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Una sentenza esemplare e liberale. Farina «totalmente soccombente». La storia di una spia.

Redazione

17.03.2010 – BetullaLa Sezione distrettuale di Desio del Tribunale di Monza, con una sentenza a favore della libertà di critica e del diritto di cronaca, ha rigettato la querela per diffamazione presentata da Renato Farina, ex vicedirettore di "Libero", contro il giornalista dell'Espresso Alessandro Gilioli, il quale in due occasioni lo aveva definito "spione". Farina, che aveva chiesto 120 mila euro di danni, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Alleghiamo la documentazione sulla storia della radiazione di Renato Farina dall'Ordine dei Giornalisti di Milano.

 

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Il Tribunale di Monza

Sezione distrettuale di Desio

 

N. Rg. 4232/2008

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in persona della dott. MARIA GABRIELLA MARICONDA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di prima istanza promossa con atto di citazione ritualmente notificato iscritta al numero di Ruolo di cui sopra e vertente

TRA

RENATO FARINA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Rossi di Milano e Maurizio Merati di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in via Manzoni 9, giusta delega in atti –

ATTORE

CONTRO

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO S.p.A e ALESSANDRO GIGLIOLI [ndr, in effetti Gilioli] rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Luca Ferrari di Roma e Valentina Sala di Giussano, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima, via Prealpi 13/A, giusta delega in atti-

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni.

All’udienza del 10 novembre 2009, avanti al Giudice istruttore, i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni: [...]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata l’on. Renato Farina ha convenuto in giudizio il giornalista Alessandro Giglioli e Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A. assumendo di essere stato leso da due interventi effettuati dal primo sul blog “Piovono rane” apparso sul sito internet www.espresso.repubblica.it in data 20 febbraio 2008 e 29 settembre 2008 sotto i titoli, rispettivamente “Gli impressionabili dell’altra parte” e “Giornalismo macho”. Chiedeva, pertanto, atteso il contenuto diffamatorio e offensivo di tali scritti, il ristoro di tutti i danni comunque patiti, oltre alla riparazione pecuniaria ex art. 12  1. N. 47/1948 ed alla pubblicazione della sentenza.

Costituendosi, il Gruppo Editoriale L' Espresso S.p.A., dopo aver ricostruito la vicenda che nella primavera 2006 aveva visto coinvolto l’on. Farina - che aveva posto in essere un’occulta e illecita attività di disinformazione al servizio del Sismi, – ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che gli scritti altro non erano se non un legittimo esercizio del diritto di critica spettante al giornalista.

E’ stata, quindi, compiuta la necessaria istruttoria attraverso produzioni documentali, all’esito della quale la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, e scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, è stata trattenuta in decisione del G.I. in funzione di Giudice Unico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli articoli contestati sono stati “pubblicati” nel blog “Piovono rane” del sito internet www.espresso.repubblica.it in data 20 febbraio 2008 e 29 settembre 2008 sotto i titoli rispettivamente “Gli impressionabili dell’altra parte” e “Giornalismo macho”.

L’articolista, nei due interventi in questione, diretti il primo a commentare la formazione delle liste elettorali in vista delle elezioni politiche che si sarebbero svolte di lì a poche settimane, e il secondo a commentare un articolo apparso su Libero (secondo il quale fare inchieste sui giornali – così come stava facendo Repubblica – significherebbe “mettere in gonnella un giornale”) ha testualmente scritto, riferendosi a Renato Farina dapprima “l’ex spione che scriveva falsità sui giornali in cambio dei soldi del Sismi” e poi semplicemente “spione”.

Certamente non si tratta di un’attività di cronaca in senso stretto, perché l’articolista non riporta soltanto fatti storici, di recente verificazione, o comunque recentemente assunti a notorietà, ma parte da questi, nell’un caso per criticare i criteri cui i partiti si stavano ispirando nella formazione delle liste elettorali e nell’altro per rispondere ad un’affermazione fatta da un giornalista di Libero secondo cui fare inchieste sui giornali equivarrebbe a mettere in gonnella il giornale stesso, dicendogli che certamente non è macho pubblicare i “prestigiosi articoli dello spione Renato Farina”.

E’ da ritenersi sicuramente integrato il concetto di “critica”, nel senso ristretto di attività di commento ed interpretazione di fatti storici, ove il giornalista fonde la propria personalità con il resoconto delle circostanze, prestando la propria identità culturale e intellettuale al pubblico, chiamato a valutare ed in ipotesi a condividere o piuttosto a dissentire da quelle osservazioni.

Al riguardo la giurisprudenza ormai consolidata, con valutazioni che qui non si possono che condividere, reputa possibile il contemperamento sulla base di un criterio di valutazione che funzionalizza l’esercizio della libertà d’opinione al rispetto di tre esigenze fondamentali:

1)     Verità dei fatti esposti;

2)     Interesse pubblico alla loro conoscenza;

3)     Continenza espressiva.

Sul punto ogni citazione appare superflua.

Tale ragionamento colloca l’attività del giornalista all’interno di uno schema funzionale ove si apprezza anche la valenza “pubblicistica” dell’art.21 Cost., ossia l’interesse del pubblico ad “essere informati” e di esserlo in modo corretto e veritiero (interesse sottostante alla stessa l. n.47/1948, ed alla legislazione di settore)

Al di fuori di tale “sfera” protetta l’attività di esposizione delle proprie idee diviene non iurem, e pertanto lo scontro con la dimensione personale del soggetto leso produce senza esenzioni di sorta l’obbligo di risarcire il danno, oltre a tutte le altre conseguenze legali.

La stessa giurisprudenza reputa possibile “graduare” il limite a seconda della concreta tipologia di attività: così se per mera cronaca il rispetto del limite della verità dev’essere rigoroso, posto che costituisce l’unico e comunque il più importante parametro di valutazione, per la “critica” la soglia di rilevanza arretrerebbe, dovendosi tener conto della natura “soggettiva” dell’attività, che atterrebbe a valutazioni, e non già a fatti stortici (ex plurimis, Cass., 25 luglio 2000, n.9746).

La scissione tra i due profili non è agevole, posto che difficilmente l’esposizione di un fatto trascende la visione soggettiva del cronachista, come d’altro  canto non è agevole, alla luce delle acquisizioni moderne in tema di epistemologia, predicare l’esistenza di una verità “oggettiva” che rifugga dal contributo soggettivo di chi la trasmette: e comunque è raro, nella tecnica giornalistica, che l’attività di resoconto dei fatti sia totalmente separata da quella di critica e di interpretazione, senza, peraltro, poter pretendere che i due contesti siano separati con modalità grafiche o accorgimenti editoriali (differenti sedes materiae) particolari.

Questo giudice ritiene che i due interventi effettuati dal sig. Giglioli sul blog pubblicato sul sito www.espresso.repubblica.it debbano essere ricondotti agli schemi di valutazione dell’attività di “critica” in senso ampio, e ritiene altresì che l’utilizzo del termine “spione”, pur con la negatività in esso insito, non travalichi assolutamente il limite della continenza espressiva.

In altri termini la portata di entrambi gli articoli in contestazione, a giudizio di questo Tribunale, resta nei limiti del lecito poiché le valutazioni anche aspre (“l’ex spione che scriveva falsità sui giornali in cambio dei soldi del Sismi” e “spione Renato Farina”), utilizzate per definire l’attore, rientra nella sfera di libertà di cui gode il giornalista.

Infatti , non può essere sottratta all’articolista, che esprime le proprie opinioni “colorando” il racconto di fatti oggettivi, la facoltà di esprimere giudizi tecnici ed anche morali sui protagonisti, nei limiti della continenza e dell’adeguatezza al contesto ed all’importanza delle circostanze narrate.

Tale sfera di libertà risulta accresciuta con riferimento ai soggetti politici, come si accennava, così dovendosi interpretare la volontà dell’ordinamento e la sua tendenza “pluralista” a favorire la circolazione delle idee politiche, che non possono non essere diffuse a prescindere dalla critica delle altre ideologie “concorrenti”.

Orbene, nel momento in cui sono stati fatti gli interventi in questione l’attore aveva già ammesso – e tale dato era pubblico – di aver fatto parte del Sismi dal 1999 con il nome in codice “betulla” ed aveva scritto un articolo-confessione su Libero (dell’8 luglio 2006) nel quale aveva testualmente riconosciuto “di aver dato una mano ai servizi segreti militari” … “passato loro delle notizie” pur cercando, comunque, di rivisitare criticamente il proprio operato e di mettere in luce le motivazioni che l’avevano spinto a compiere quell’attività ispirato dall’intento di aiutare lo Stato e non di arricchire se stesso. L’attore, inoltre, allorquando il sig. Giglioli ha scritto quegli articoli, aveva pure riconosciuto di aver percepito somme dal Sismi (e ciò nell’audizione dinanzi all’Ordine dei Giornalisti in data 28 settembre 2006) inquadrandole, però, in rimborsi spese.

Orbene, tali circostanze escludono di poter ritenere diffamatorie le espressioni usate dal giornalista convenuto: infatti, l’appartenenza ai servizi segreti è di per sé solo elemento ideoneo a qualificare l’attività svolta come quella di una spia e il disvalore è oggettivamente ricollegato non all’uso del termine da parte di chiunque (e quindi anche del giornalista) bensì all’attività in sé e per sé considerata che il dott. Farina ha ammesso di aver effettuato. Giglioli, cioè, in modo sicuramente poco elegante, proprio di una lingua parlata piuttosto che scritta (spione, infatti, a differenza di spia, è un termine a-tecnico che si è soliti sentirlo utilizzare come epiteto tra gli appartenenti ad una scolaresca piuttosto che quale espressione giornalistica ovvero letteraria), ma comunque non volgare, non ha fatto altro che sintetizzare l’idea che la maggior parte delle persone ha avuto leggendo quale fosse l’attività dell’attore.

Analogamente, nessuna portata diffamatoria può ricollegarsi al primo intervento fatto dal convenuto e ciò perché è stato lo stesso dott. Farina ad ammettere di aver percepito somme dal Sismi a fronte dell’attività svolta che non ricomprendeva certamente lo svelare a tutti i fatti di cui veniva a conoscenza grazie ai servizi segreti.

In definitiva, così come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte (e si veda da ultimo la sentenza 16 maggio 2008 nr.12.420) ”…qualunque critica che concerne persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda,  sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato”.

E non vi è dubbio che nel caso di specie, il sig. Giglioli con gli articoli in questione abbia inteso criticare aspramente il dott. Farina e l’attività da questi svolta, utilizzando un’espressione sintetica, ma obbiettivamente tale da richiamare sia l’attività criticata sia il pensiero che l’articolista aveva dell’attività stessa.

Dalle considerazioni svolte emerge il rigetto delle domande proposte dal dott. Farina il quale, totalmente soccombente, è condannato a rifondare ai convenuti le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. In proposito si deve evidenziare che non viene riconosciuta alcuna maggiorazione per la seconda parte convenuta, stante l’identità delle relative posizioni e che l’ammontare degli onorari viene determinato in ragione della media tra quelli minimi e massimi riconosciuti dalle vigenti tariffe in relazione ad una causa in cui il patitum originario era di euro 120.000.000.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, in persona del Giudice dott.essa Maria Gabriella Mariconda, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal dott. Renato Farina con citazione ritualmente notificata a Alessandro Giglioli e Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.A, così provvede:

  1. Rigetta le domande;
  2. Condanna il dott. Farina a rifondere ai convenuti le spese processuali che

liquidano in complessivi euro 11.300,62 – oltre Iva e Cpa – di cui euro 2.445,00 per diritti e euro 7.400,00 per onorari di avvocato.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Desio, il 10 febbraio 2010

Il Giudice Unico.


M. Gabriella Mariconda

 

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Documenti correlati:

«Renato Farina è uno spione», di Alessandro Gilioli (dal blog "Piovono Rane" del 12 marzo 2010)

«La doppia vita dell’«agente Betulla» il giornalista che si credeva 007», di Filippo Facci (da "Il Giornale" del 18 novembre 2006, pag. 8)

«Pressioni del Sismi su Farina per spiare i pm di Milano», di Carlo Bonini (da "la Repubblica" del 10 luglio 2007, pagina 10)

Su Libero botta e risposta tra Enzo Marzo e Renato Farina (del 5 marzo 2010)

Altra "botta" di Enzo Marzo a Renato Farina (stavolta senza risposta) e una notizia (del 14 marzo 2010)


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