Società Pannunzio
16.10.2012 – Ci hanno scritto alcuni lettori apprezzando la denuncia presentata dalla Società Pannunzio all'Ordine dei giornalisti della Lombardia contro il Direttore del Corriere della sera, Ferruccio de Bortoli, ma facendoci notare che se le accuse erano circostanziate non altrettanto erano “le pezze d'appoggio” sia della normativa deontologica sia della giurisprudenza. Nella sostanza, i lettori ci hanno chiesto: è ovvio che l'articolo era scorretto e che la mancanza delle rettifica è “un gesto - come ha scritto un lettore – di intollerabile arroganza che squalifica il Corriere”, ma le norme esistenti quali doveri specifici impongono al giornalista e al suo Direttore?
Nella nostra denuncia non siamo scesi nei particolari perché ogni decisione e relativa motivazione spettano alla Commissione dell'Ordine della Lombardia secondo le norme esistenti. Però la Società Pannunzio ha come suoi capisaldi l'affermazione e il rispetto dei diritti dei lettori, e in questo caso sono state violate sia norme deontologiche sia indirizzi giurisprudenziali. Ed è sempre bene che i lettori conoscano i propri diritti, e i doveri dei giornalisti. Ricordiamo infatti che se in questo caso non sussisteva (ancora) uno specifico obbligo di pubblicazione della nostra rettifica, va comunque sanzionato il comportamento scorretto sia del giornalista sia del Direttore, in quanto:
- la legge sull'Ordinamento della professione giornalistica n.69 del 1963, art. 2, primo comma prescrive che “è obbligo inderogabile il rispetto della verità dei fatti”. Quindi in questo caso ci troviamo di fronte a una vera e propria violazione della legge. La Società Pannunzio avrebbe potuto presentare la propria denuncia direttamente presso la Procura della repubblica.
- la “Carta dei doveri dei giornalisti italiani” del 1993 riprende testualmente la norma del 1963 e la fa propria nella sua premessa, nonché stabilisce che “il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze”, anzi “rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate”.
E non è tutto. Nel 2001 (sent. n. 37140, ud. 20.5.2001, dep. 16.10.2001, ric. Galiero) le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno affrontato il problema, chiarendo che in caso di un’intervista, al giornalista che riporta “alla lettera” dichiarazioni del soggetto intervistato incombe sempre il dovere di controllarne la veridicità.
Come si vede, le norme bastano e avanzano.
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