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Statuto
art. 1 - definizione, finalità, programma [1] L’associazione denominata «Società Pannunzio per la libertà di informazione» (d'ora innanzi, per brevità, anche «Società Pannunzio»), costituita in Roma, con sede in via delle Carrozze n. 19, è un centro permanente di analisi, proposta e iniziativa politica, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, che si impegna sul tema della libertà di informazione e di comunicazione, con lo scopo di sensibilizzare la società civile, l’opinione pubblica nonché le istituzioni circa l’importanza, in una democrazia liberale, di un autentico regime pluralista e indipendente degli organi di stampa e di ogni vettore mediatico e della comunicazione. [2] La Società Pannunzio si propone di rappresentare l’intero arco politico-culturale di tutti coloro che percepiscono la gravità dell’attuale stato dell’informazione. [3] La Società Pannunzio non persegue finalità di lucro, e si obbliga a dare pubblicità di ogni sua fonte di finanziamento, anche pubblicizzando i propri bilanci consuntivi. I proventi delle sue attività in nessun caso possono essere divisi tra gli associati in forme dirette o indirette.
art. 2 - dichiarazione d’intenti [1] La Dichiarazione d'intenti allegata al presente Statuto costituisce parte integrante di questo e, previa lettura, s'intende approvata dai Soci permanenti e dai Soci sostenitori.
art. 3 - ambiti d’intervento [1] Sono ambiti d’intervento della Società Pannunzio: tutti quelli in cui si può impegnare in una lotta civile contro l’attuale condizione dei media e dell’informazione in Italia e in Europa. La Società Pannunzio valuterà inoltre la coerenza e l’utilità di intraprendere singole iniziative anche giudiziarie idonee al perseguimento dei propri fini istituzionali. [2] La Società Pannunzio si adopererà, inoltre, affinché attraverso la realizzazione di singole attività, campagne e manifestazioni vengano raccolti fondi da destinare a sostegno economico dello scopo prefissato dai promotori. [3] La Società Pannunzio, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.
art. 4 - i soci permanenti [1] Sono Soci permanenti, e fanno parte di diritto del Consiglio, coloro che hanno dato vita alla Società Pannunzio, sottoscrivendone l’atto costitutivo. [2] Sono altresì Soci permanenti coloro che vengono chiamati, ai sensi di cui al successivo art. 9, comma 4, a integrare il Consiglio.
art. 5 - i soci sostenitori [1] Sono Soci sostenitori coloro che, approvando le finalità della Società Pannunzio, la sua Dichiarazione d’intenti e il presente Statuto, chiedono di aderire, ai sensi del successivo art. 6, e si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi della Società Pannunzio, anche mediante l’oblazione, il versamento, la destinazione, l’attribuzione di somme di denaro, beni mobili o immobili. [2] I finanziamenti a ciascun titolo fatti pervenire alla Società Pannunzio dai Soci permanenti, dai Soci sostenitori o da terzi, non sono in alcun caso rimborsabili.
art. 6 - domanda di adesione [1] La domanda di adesione, di cui al precedente art. 5, è indirizzata al Consiglio della Società Pannunzio, e può essere avanzata in via ordinaria da qualunque cittadino europeo che si riconosca nel presente statuto e nella Dichiarazione d’intenti che ne fa parte integrante, indipendentemente da convinzioni politiche, ideologiche, filosofiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età. [2] La domanda di adesione si perfeziona con il versamento della quota associativa per l'anno in corso. [3] Ai fini del presente Statuto, possono essere Soci permanenti e Soci sostenitori tutti i sodalizi validamente costituitisi secondo la legge (a titolo meramente esemplificativo: associazioni, comitati, istituti culturali, società ed enti sia pubblici che privati). [4] I sodalizi di cui al precedente comma 3, qualora presenti nel Consiglio, vi partecipano esprimendo nelle votazioni n. 1 (un) voto per ciascuno di essi, attraverso la nomina di un rappresentante o di un suo delegato. [5] Possono altresì essere Soci permanenti o sostenitori i responsabili di siti internet d’informazione, di blog e di testate giornalistiche.
art. 7 [1] Salvo il diritto di recesso, i Soci permanenti e i Soci sostenitori decadono dall’appartenere alla Società Pannunzio per mancato pagamento della quota sociale; possono essere, altresì, espulsi, previo voto a maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio, in seguito alla contestazione dei successivi addebiti:
art. 8 - gli organi della societa’ pannunzio [1] Sono organi della Società Pannunzio: a) il Consiglio; b) l’Assemblea dei Soci; d) il Portavoce; e) il Direttore; f) il Tesoriere.
art. 9 - il consiglio [1] La Società Pannunzio è gestita da un Consiglio di almeno sette membri, composto dai Soci permanenti e da tre Soci sostenitori eletti dall’Assemblea. I Soci sostenitori, eletti a far parte del Consiglio, restano in carica per un anno e non sono immediatamente rieleggibili. [2] Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite se sono presenti o rappresentati almeno 4 Soci permanenti e le delibere sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti o dei rappresentati. [3] Il Consiglio è responsabile in via collegiale dell’amministrazione della Società Pannunzio. [4] Il Consiglio procede ad incrementare i Soci permanenti, o a sostituire quelli dimissionari o decaduti, mediante cooptazione, a voto segreto, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. [5] Nella composizione del Consiglio i membri esercenti la professione di giornalista professionista non possono in ogni caso superare la proporzione di un terzo dei componenti.
art. 10 [1] Compiti del Consiglio sono:
[2] Il Consiglio può, inoltre, assegnare ai suoi componenti lo svolgimento di specifici compiti, nominare gruppi di lavoro, commissioni e organizzare gruppi territoriali.
art. 11 [1] Il Consiglio si riunisce su convocazione del Portavoce almeno tre volte l’anno. Il Portavoce dovrà convocare il Consiglio qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci permanenti. [2] Le riunioni devono essere precedute, in ogni caso, dalla formulazione dell’ordine del giorno, contenente la descrizione sommaria degli argomenti in discussione, da comunicare almeno 8 giorni prima o, in casi di particolare urgenza, entro un termine congruo. [3] E’ ammessa la presenza in video o teleconferenza. [4] E’ altresì ammessa la delega ad altro Consigliere anche per i casi in cui sia previsto, dal presente Statuto, il voto segreto. [5] In ogni caso, ciascun membro del Consiglio non può ricevere più di una delega.
art. 12 - il portavoce [1] Il Portavoce, che deve essere un membro del Consiglio ed individuato tra i Soci permanenti, è incaricato, in via non esclusiva, di manifestare e rappresentare all’esterno e nei confronti degli organi di informazione, gli indirizzi e le posizioni assunte dalla Società Pannunzio, di cui ha la rappresentanza legale;
art. 13 - il direttore [1] Il Direttore, che deve essere un membro del Consiglio, ed individuato tra i Soci permanenti, è il responsabile dell’organizzazione e dell’attuazione dell’attività della Società Pannunzio.
art. 14 - l’assemblea dei soci [1] L’Assemblea dei Soci è composta dai Soci permanenti e dai Soci sostenitori. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto, a maggioranza dei presenti.. Non sono ammesse deleghe. [2] Compiti dell’Assemblea sono:
[3] L’Assemblea è convocata dal Portavoce almeno una volta l’anno, oltre che ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci sostenitori. [4] L’Assemblea elegge al suo interno un Presidente e un Segretario che provvede alla verbalizzazione.
art. 15 - il tesoriere [1] Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio, resta in carica per un anno e può essere riconfermato. [2] Il Tesoriere è responsabile nei confronti del Consiglio e dell’Assemblea di ogni aspetto amministrativo e contabile della Società Pannunzio, aggiorna il libro dei Consiglieri e dei Soci, gestisce il patrimonio sociale, provvede a predisporre il Bilancio consuntivo e preventivo, che viene presentato dal Consiglio all’Assemblea, e - se non è socio permanente - prende parte alle riunioni del Consiglio con facoltà di intervento e senza diritto di voto.
art. 16 - patrimonio sociale e bilancio [1] Sono fonti di finanziamento della Società Pannunzio, e ne costituiscono il patrimonio sociale:
art. 17 [1] Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere presentato in Assemblea, unitamente al bilancio preventivo, per l’approvazione, a cura del Consiglio, entro il 30 giugno successivo di ciascun esercizio.
art. 18 - scioglimento [1] La proposta della decisione motivata di scioglimento della Società Pannunzio deve essere presa dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri presenti o rappresentati. [2] La proposta, di cui al comma primo, viene sottoposta all’Assemblea, che l’approva a maggioranza degli intervenuti. [3] Il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, è devoluto, con apposita delibera votata a maggioranza dei partecipanti all’Assemblea, ad altro ente, da individuarsi contestualmente, che persegua finalità analoghe a quelle perseguite dalla presente Società Pannunzio, con esclusione di qualsiasi associazione sindacale. [5] L’Assemblea, contestualmente all’approvazione della delibera di scioglimento, procede alla nomina, previa votazione a maggioranza semplice, di uno o più liquidatori all’uopo incaricati.
art. 19 - disposizioni finali [1] Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
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